Riqualificazione Energetica

 

L'agevolazione è stata confermata nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014.
La detrazione è invece pari al 50% per le spese che saranno effettuate nel 2015.

Gli interventi ammessi per la detrazione fiscale sono:
  • isolamento delle pareti esterne o interne
  • isolamento delle coperture
  • isolamento dei solai su locali non riscaldati
  • sostituzione della vecchia caldaia a metano con una a condensazione, con una stufa a pellets o con una pompa di calore
  • sostiuzione del vecchi scalda acqua o boiler, con uno a gas o con un impianto solare termico
  • miglioramento termico dell'edificio (coibentazione, sostituzione infissi, paviemntazioni, etc) 

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione si applica nella misura del:
- 65%, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 30 giugno 2015;
- 50%, per le spese che saranno effettuate dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.

Dal 1° gennaio 2016 (per i condomini dal 1° luglio 2016) l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale del 36% prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie.


N.B.: In Italia esistono oltre 27milioni di abitazioni, i 2/3 sono state costruite intorno al 1976, ano in cui è stat emanata la prima legge sul risparmio energetico, quindi se abiti in un edificio realizzato prima di questa data, i lavori di Riqualificazione Energetica ti convengono sicuramente!

Collegatevi direttamente con questo link per leggere i "Costi di Intervento su edifici già esistenti".

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